Normative Vetri

Tutto quello che devi sapere sulle normative principali attualmente in vigore.

Il Vetro e le sue norme

Ogni ambiente ha bisogno di sicurezza ed efficienza.

La storia del D.P.R. 59/09 inizia a livello di Comunità Europea con le indicazioni contenute nella direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia”, seguita dalla direttiva 2006/32/CE “Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici”.

L’Italia recepisce queste due direttive pubblicando diversi decreti legislativi, il 192/2005 , integrato dal 311/2006. L’ultimo è il Decreto del Presidente della Repubblica n° 59 del 2 aprile 2009, entrato in vigore il 25 Giugno 2009, come regolamento di attuazione dell’art. 4 DLgs 192/2005. All’interno di questo DPR 59 vengono definiti “Sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile”.

La legge 10/1991, è solo uno dei provvedimenti presi nel passato dal governo italiano ai fini del risparmio energetico e per la gestione razionale dell’energia. Il D. LGS 192/05 recepisce la direttiva comunitaria 2002/91/CE ed apre un nuovo scenario tecnico legislativo stabilendo i criteri le condizioni e le modalità per migliorare la prestazione energetica degli edifici. Infatti il settore dell’edilizia, da solo, sembra responsabile di larga parte dei consumi energetici complessivi del mondo occidentale.

Il 31% dell’energia elettrica e il 44% dell’energia termica (combustibili) sono utilizzati in ambito residenziale, in uffici e aeree commerciali, buona parte delle fonti energetiche sono destinate alla climatizzazione dei locali (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo) . Quindi sul 100% di energia finale consumato ben il 78% serve per il riscaldamento, se poi si ha un climatizzatore estivo si deve aggiungere un buon 25% in più di consumo.

Le pellicole antisolari e riflettenti sono disponibili in una gamma di oltre 70 tipi riducendo il passaggio dell’energia solare e l’intensità della luce che penetra attraverso i vetri costituiscono un efficace soluzione per impedire l’irraggiamento e l’effetto serra ed avere ambienti più freschi d’estate e più caldi d’inverno.

Le pellicole della MichaelWindowFilm sono in grado di abbattere l’irraggiamento solare di circa l’87%, facendo abbassare cosi di circa 4-5° la temperatura all’interno di una stanza, ottenendo cosi un notevole risparmio energetico. Grazie alla nostra efficienza e professionalità possiamo offrire ai nostri clienti test strumentali.

4.3.2 - Edifici di produzione - muri, pavimenti etc.

I requisiti delle finestre devono essere basati sulla valutazione dei rischi.

4.8 - Controllo della contaminazione chimica e fisica del prodotto.

Aree di manipolazione delle materie prime, preparazione, trasformazione, confezionamento e stoccaggio. Devono esserci strutture e procedure adeguate per controllare il rischio di contaminazione chimica o fisica del prodotto.

4.8.4 - Vetro, plastica dura e fragile, ceramica e materiali simili.

4.8.4.1 - Nelle aree in cui l'analisi del rischio ha identificato la possibilità di contaminazione del prodotto da vetro, la presenza di vetro deve essere esclusa. Ove ciò non possa essere evitato, ma il rischio sia gestito, il vetro deve essere protetto contro la rottura.
4.8.4.2 - Per la gestione di vetro, plastica dura e fragile, ceramica o altri materiali simili, devono esserci procedure di documentazioni implementate per assicurare che siano prese le necessarie precauzioni. Le procedure devono includere come minimo i seguenti aspetti:

  • elenco di oggetti con il dettaglio di collocazione, numero tipo e condizioni;
  • controlli registrati delle condizioni di tali oggetti, condotti con specifica frequenza basata sull'analisi del rischio;
  • dettagli sulla pulizia o sostituzione di tali oggetti per minimizzare il rischio di contaminazione del prodotto.

La Norma UNI 7697 indica i criteri di scelta dei vetri da usarsi nelle applicazioni in edilizia sia in esterni che in interni, in modo che sia assicurata la rispondenza fra le prestazioni dei vetri e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell’utenza qualora la rottura del vetro possa arrecare danno a persone e cose.

Se in passato l’utilizzo dei vetri di sicurezza era solo raccomandato, il D. Lgs N. 115 del 17/03/95 che recepisce la direttiva CEE del 29/06/92 relativa alla sicurezza, di fatto obbliga ad adottare, le norme esistenti (UNI 7697, 7172, 9186ne 9187) e dunque ad adottare vetri di sicurezza: Anti infortunio in ambienti aperti al pubblico, luoghi di lavoro indipendentemente dall’altezza del suolo, porte interne ed esterne, divisori, box doccia, vetrine, bacheche, verande, ascensori, balaustre di balconi, scale interne ed esterne , sottofinestre ed in tutte quelle applicazioni residenziali con utilizzo di cristallo a quota inferiore di 90 cm. dove vi sia pericolo di caduta.

Anti vandalismo per le vetrazioni di piani bassi, vetrine di oggetti o di animali di un certo valore e/o pericolosi.

Sopraluci di vetrine a maggior sicurezza. Protezione di opere d’arte, finestre e porte di scuole, consolati, aeroporti, ed in tutti quegli ambienti potenzialmente presi di mira. Anti crimine per casse, centri elaborazione dati, guardiole, porte d’accesso a banche ed uffici finanziari. Tribunali, istituti di pena, caserme, centri operativi.

UNI EN ISO 12543-1

3.4 – Vetro stratificato simmetrico: vetro stratificato in cui, partendo da entrambe le superfici esterne, la sequenza delle lastre di vetro, dei fogli di plastica e del/degli intercalare/i, per tipo, spessore, finitura e/o caratteristiche generali è la stessa.

3.5 – Vetro stratificato asimmetrico: vetro stratificato in cui, partendo da entrambe le superfici esterne, la sequenza delle lastre di vetro, dei fogli di plastica e del/degli intercalare/i, per tipo, spessore, finitura e/o caratteristiche generali è diversa.

3.8 – Vetro stratificato di sicurezza: vetro stratificato dove, in caso di rottura, l’intercalare serve a trattenere i frammenti di vetro, limita le dimensioni dell’apertura, offre resistenza residua e riduce il rischio di ferite da taglio o penetrazione.

UNI EN ISO 12543-2

3 – Resistenza all’impatto: il vetro stratificato di sicurezza, si distingue dal vetro stratificato per il superamento della prova del pendolo, soddisfacendo i requisiti della UNI EN 12600 e raggiungendo il minimo della classe 2B.

1.3 Finestre e lucernari dei locali.
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui
vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.
1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
1.6 Porte e portoni
1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
1.9 Microclima
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.